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L’ETICHETTA DEL VINO – AGGIORNAMENTI NORMATIVI PARTE I


L’etichetta, tanto per gli alimenti, quanto per il vino, è un elemento fondamentale in quanto le indicazioni contenute sono necessarie affinchè il consumatore sia sempre informato e consapevole. Nel corso degli anni le informazioni sono diventate sempre più dettagliate; da ultimo, il Reg. UE 2117/2021 ha introdotto – a partire dall’8 dicembre 2023 - l’obbligo di inserire, tra le indicazioni obbligatorie (quelle che consentono di identificare il prodotto e fornire al consumatore le informazioni essenziali), anche la lista degli ingredienti ed i valori nutrizionali, che vanno ad aggiungersi a presentazione, designazione, denominazione di origine o indicazione geografica, titolo alcolometrico, provenienza, imbottigliatore, tenore di zucchero (spumanti) ecc…Poiché queste ulteriori indicazioni, potrebbero, in qualche modo appesantire il contenuto, già ricco, dell’etichetta, è stata data la possibilità di fornirle anche per via elettronica, attraverso l’utilizzo di un link, sia esso un QR code o simile.

Questo tema è stato trattato nel corso del webinar che ho tenuto per l’azienda www.qrfox.eu, specializzata nella creazione di etichette digitali.

Ulteriori indicazioni e precisazioni sono state fornite dalla Commissione Europea che, in limine (il 24 novembre 2023), ha emanato le Linee Guida per l’applicazione delle norme sull’etichettatura: Reg. 1169/2011 (c.d. FIC: fornitura informazione ai consumatori), Reg. 2019/33 ed il Reg. 2117/2021 che è intervenuto sul Reg. 1308/2013.

Le Linee Guida indicano che anche le nuove informazioni, in quanto obbligatorie, devono essere presenti nello stesso campo visivo del recipiente, leggibili senza necessità di ruotare il contenitore (art. 40 Reg. 33/2019).

Le nuove disposizioni si applicano ai vini immessi sul mercato a partire dall’8 dicembre 2023, anche se i vini “prodotti” in precedenza potranno continuare ad essere commercializzati secondo la disciplina precedente. Grande confusione si era creata rispetto alla interpretazione di vino “prodotto”. E’ stato chiarito che un prodotto vitivinicolo è considerato “prodotto” quando ha raggiunto il titolo alcolometrico ed il tenore di acidità prescritti, così come previsto nell’allegato VII del Regolamento OCM.

Diverso il caso del “vino spumante”, quando viene prodotto mediante seconda fermentazione alcolica (il caso del Metodo Classico); esso, infatti viene considerato prodotto solo quando la seconda fermentazione ha avuto luogo ed il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrapressione indicate nell’allegato VII del Regolamento OCM. Quindi, se i vini – fermi o spumanti – non soddisfano questi parametri alla data dell’8 dicembre 2023, dovranno soggiacere alla nuova disciplina e riportare la dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti.

(Segue…)



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