Rientra nell'ambito dell'enoturismo, già individuato dall'art. 1 della L. 205/2017 e disciplinato dal D.M. 12 marzo 2019 che ha introdotto le linee guida. Si tratta di attività legate alla conoscenza dei territori di coltivazione e produzione del vino ed alla degustazione dello stesso.
Si parla di vendemmia turistica con riferimento alla raccolta dell'uva da parte dei "turisti del vino" che mai può essere considerato alla stregua di un rapporto di lavoro.
Ad aprire la strada al protocollo, probabilmente, ha anche contribuito l'ormai famosa sentenza emessa dal Tribunale di Siena arrivata dopo sette anni dai fatti, avvenuti nel lontano 2016. In sintesi: ad un'azienda vinicola di Montalcino era stata inflitta una salata multa ed il blocco dell'attività agricola dell'azienda, da parte dell'Ispettorato del lavoro, perché in vigna erano stati "scovati" oltre agli otto lavoratori in possesso di regolare contratto di lavoro, altre tre persone di nazionalità olandese, di professione medici, che stavano svolgendo lavori di vendemmia. Ritenendo che si celasse del lavoro nero, l'Ispettorato non ha sentito ragioni ed ha multato il titolare dell'azienda, costringendolo al blocco dell'attività, con conseguenti danni, piuttosto ingenti. Il Giudice, invece, con una motivazione piuttosto articolata ha dato torto all'Ispettorato sostenendo che i tre medici olandesi avessero "un campo di applicazione sideralmente distante dalla occasionale utilizzazione, certamente non retribuita, con prestazione resa a titolo di amicizia per diletto personale".
Il 12 luglio, quindi, è stato stipulato un protocollo tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'Associazione Nazionale Città del Vino che introduce delle regole chiare (non sempre semplici), sull'attività di raccolta dell'uva da parte di soggetti non professionisti e sulle responsabilità organizzative e gestionali dei titolari delle cantine che, finalmente, possono aprire le porte agli enoturisti, senza patemi d'animo.
Cosa fare, quindi, per far partire l'attività enoturistica?
- preventiva comunicazione al SUAP delle coordinate mappali e catastali.
- preventiva comunicazione di avvio dell'attività al SUAP
- comunicazione al SUAP del numero di polizza assicurativa e la scadenza, oltre che il nome del referente e del tutor.
- comunicazione al SUAP delle generalità dei vendemmiatori turistici.
Nel caso in cui nel proprio comune non fosse attivo uno sportello SUAP o equipollenti, consigliamo di conservare tutta la documentazione elencata, atta a dimostrare le caratteristiche di vendemmia turistica, in vista di eventuale controllo.
REQUISITI
L'attività:
- non può considerarsi rapporto di lavoro
- non deve essere retribuita
- deve essere di breve durata, limitata a poche ore al giorno
- deve svolgersi in filari individuati e delimitati, diversi da quelli in cui operano gli addetti
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi macchina agricola
- è vietata ogni attività di carico/scarico delle cassette di uva
- deve avere carattere ricreativo ed è legata al soggiorno o alla visita in cantina
- deve essere assicurata, attraverso apposita polizza per la responsabilità civile, o tramite estensione della polizza già esistente.
Il vendemmiatore turistico:
- deve essere riconoscibile, tramite cartellino o braccialetto (che potrebbe anche diventare un gadget ricordo, compreso nel pacchetto proposto)
- deve avere in dotazione indumenti, calzature ed attrezzature ad hoc
- deve svolgere l'attività sotto la sorveglianza di un tutor
Il consiglio pratico è di tenere sempre a disposizione tutta la documentazione per far fronte a controlli da parte degli organi preposti.
E... Buona Vendemmia a tutti!
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